Sicurezza sul lavoro

La legislazione italiana già dagli anni 50 a messo in primo piano la sicurezza nei luoghi di lavoro e la tutela della salute dei lavoratori.

 

Il quadro normativo si è evoluto ed adeguato all’organizzazione del lavoro richiedendo ai Datori di lavoro impegno e conoscenze sempre più specifiche, tanto che nei recenti impianti normativi; ultimo il Decreto Legislativo 81/2008, è prevista una vera e propria squadra i cui componenti sono delegati dal datore di lavoro a svolgere in sua vece alcuni compiti fondamentali; tuttavia il datore di lavoro rimane responsabile in prima persona di tutti principali obblighi richiesti dalla vigente normativa e oggetto quindi delle sanzioni previste.

 

Di seguito le principali figure aziendali compartecipanti a fianco del datore di lavoro nella gestione della sicurezza aziendale.

La loro presenza è obbligatoria per ogni  impresa, ditta, azienda, società avente lavoratori dipendenti (ivi incluse Società Cooperative con soci lavoratori) 

RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione)

Medico Competente

Addetto alle emergenze antincendio

Addetto alle emergenze del primo soccorso

RLS (rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)

Gli accertamenti strumentali

Le figure devono essere in possesso dei requisiti previsti per legge, delle lettere d’incarico e relative accettazioni, dei singoli programmi formativi ed attestati di partecipazione ai corsi di formazione ai sensi art. 37 D.Lgs 81/08.

(Le mancate nomine di tali figure sono sanzionate penalmente ed amministrativamente art. 55 d lgs. 81/08)

La correttezza documentale è il primo passo formale e sostanziale nell’affrontare il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro di seguito un breve riepilogo della documentazione richiesta dalle vigente normativa e oggetto di controllo e verifica degli organi ispettivi

DVR acronimo che sta per Documento di Valutazione dei Rischi; possiamo definirlo come il principale documento in cui il datore di lavoro attraverso il RSPP individua qualitativamente e quantitativamente i rischi presenti nella sua ditta legati sia alla natura del ciclo produttivo sia dal punto di vista strutturale ed impiantistico; la redazione del DVR può richiedere l’esecuzione di accertamenti strumentali atti a quantizzare i livelli di rischio specifico (es. rumore, rischio chimico, rischi biologico)

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è il consulente del Datore di Lavoro in materia di sicurezza e non può mai mancare  in aziende con lavoratori. 

La sua nomina costituisce il primo degli obblighi previsti dal D.lgs 81/08, e in caso di inadempienza è previsto arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro. 

Il RSPP coordina e gestisce il Servizio di Prevenzione e Protezione che ha il compito di individuare i fattori di rischio, analizzarli all’interno del DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ed elaborare tutte le misure adatte a mantenere gli ambienti di lavoro in linea con i dettami della vigente normativa nel settore della sicurezza sul lavoro. Fondamentale è anche il compito di informare i lavoratori sui rischi del posto di lavoro, delle mansioni svolte e sulle misure di prevenzione e protezione da porre in atto.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il documento di valutazione dei rischi (DVR) è un documento che rappresenta la mappatura dei rischi per la salute e la sicurezza presenti in un’azienda
L’obbligatorietà è sancita dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (d. lgs. 81/2008)
Esso deve contenere tutte le procedure necessarie per l’attuazione di misure di prevenzione e protezione da realizzare e i ruoli di chi deve realizzarle.
Il documento di valutazione dei rischi, secondo quanto stabilito dal d.lgs. 81/08, è un obbligo per tutte le imprese ed enti, tra cui anche attività pubbliche e private.
La sua elaborazione è un compito non delegabile assegnato al datore di lavoro che può avvalersi dell’ausilio del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del medico competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Qualora l’imprenditore si avvalga della facoltà ex art. 34 del d. lgs. 81/08 per svolgere direttamente i compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dovrà inviare all’organo di vigilanza competente per territorio una dichiarazione che attesti di aver effettuato la valutazione dei rischi, di aver redatto il conseguente documento previsto dall’art. 28, comma 2, ovvero la procedura standardizzata di cui all’art. 29, comma 5.
Il documento di valutazione dei rischi, ovvero la procedura standardizzata, deve essere tenuto a disposizione in azienda per la consultazione anche da parte dell’organo di vigilanza.